Origine doganale delle merci: origine preferenziale e origine non preferenziale
L’idea che un prodotto, il suo progetto, la realizzazione dello stile, la realizzazione di eventuali disegni avvenga ad esempio in Italia non assume alcuna rilevanza per l’attribuzione dell’origine “italiana”.
Il concetto di “origine” è divenuto centrale non soltanto per ciò che riguarda l’iter doganale ma anche per la tutela dei consumatori, che hanno il diritto e l’esigenza di capire il luogo di effettiva produzione di una merce, per la tutela e l’uso esclusivo dei marchi di fabbrica, per la registrazione nazionale o internazionale dei marchi.
In ambito doganale, l’origine delle merci è un concetto complesso che riveste una importanza fondamentale: l’esatta individuazione dell’origine delle merci è essenziale per una corretta liquidazione dei tributi dovuti (con oneri e benefici previsti) e per non incorrere in sanzioni derivanti dalla mancata osservazione di restrizioni all’importazione o all’esportazione.
Il certificato di origine che viene rilasciato dalla competente Camera di Commercio è il documento che attesta, a livello internazionale, che la merce è stata effettivamente prodotta (o ha subito “l’ultima sostanziale trasformazione”) in uno specifico Paese. Naturalmente tale documento deve essere concepito come una sorta di “autodichiarazione” da parte dell’azienda, semplicemente avvalorata dalla CCIAA in quanto quest’ultima non ha alcun potere ispettivo e non può, se non in casi palesi, verificare direttamente l’eventuale non veridicità della dichiarazione aziendale. Nel caso pertanto in cui venga dimostrato che le merci non potevano godere del rilascio di tale attestazione, le conseguenze, che possono essere anche di carattere penale, ricadono esclusivamente sul soggetto che ha reso la dichiarazione e richiesto l’emissione del certificato, incorrendo nella fattispecie della “falsa dichiarazione di origine”.
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