Immigrati: traduzione d’ufficio dal 2 aprile 2014
L’imputato straniero che non conosce l’italiano ha diritto alla traduzione scritta degli atti processuali in quanto previsto dal Dlgs 32/2014, entrato in vigore il 2 aprile scorso, in recepimento della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti per l’esecuzione del mandato di arresto europeo.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0064&from=IT
Il diritto all’interpretazione e alla traduzione deve essere garantito a coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento. Tale diritto deve essere garantito dal momento in cui tali persone sono messe a conoscenza di essere indagate o accusate di un reato penale fino alla conclusione del procedimento penale, ivi compresa l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle istanze in corso.
La direttiva contribuisce al corretto funzionamento della cooperazione giudiziaria nell’UE agevolando il reciproco riconoscimento delle decisioni penali e punta a migliorare la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli con l’elaborazione di norme minime comuni per il diritto ad un processo equo e per il diritto alla difesa garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali.
I paesi dell’UE devono rendere disponibile l’interpretazione alle persone interessate per le comunicazioni con il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso. Inoltre, devono avere a disposizione un meccanismo che permetta di stabilire se sia necessaria la presenza di un interprete.
Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali e in particolare:
- delle decisioni che privano una persona della propria libertà;
- degli atti contenenti i capi d’imputazione;
- delle sentenze.
Qualità dell’interpretazione e della traduzione
Gli indagati o gli imputati devono avere il diritto di impugnare la decisione che dichiara superflua l’interpretazione o la traduzione e devono avere il diritto di contestare la qualità dell’interpretazione o della traduzione fornita, se insufficiente a tutelare l’equità del procedimento.
I paesi dell’UE devono garantire che la qualità dell’interpretazione e della traduzione sia sufficiente per permettere agli interessati di capire i capi di imputazione loro contestati e di esercitare il proprio diritto alla difesa. A tale scopo, gli Stati membri devono prendere misure concrete e in particolare si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati.
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