Prenomi plurimi o composti – Virgole ininfluenti dopo l’entrata in vigore del DPR 396/2000

Codice Civile – LIBRO PRIMO. Delle persone e della famiglia – TITOLO PRIMO. Delle persone fisiche

Art. 6 – Diritto al nome
“Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”. 

L’art. 35 del nuovo ordinamento dello stato civile (o.s.c.) istituito con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (DPR 396/2000), ed entrato in vigore il 30 marzo 2001, statuisce che:

“il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest’ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe”.

Se sotto la vigenza del precedente o.s.c. istituito con R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, nei documenti, negli estratti e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e dell’anagrafe, e da altri enti e istituzioni, che riguardavano un soggetto cui era stato attribuito alla nascita un prenome composto da più elementi separati tra loro da virgole, era sufficiente riportare solo il primo nome di battesimo,

dal 30 marzo 2001 in poi la presenza di eventuali virgole tra i nomi che costituiscono il prenome di un soggetto è divenuta del tutto ininfluente.

A partire da quella data, infatti, nulla importa che un soggetto sia registrato all’anagrafe come Tizio, Caio, Sempronio o come Tizio Caio Sempronio, in quanto lo stesso dovrà sempre firmarsi con il nome comprensivo del cognome e del prenome per esteso (composto  da max. 3 elementi) attribuitogli al momento della nascita.

Con l’entrata in vigore del nuovo o.s.c. per tutti i soggetti nati prima del 30 marzo 2001 che sono registrati all’anagrafe con, ad esempio, due nomi separati da una virgola, continua a valere quanto disposto dalle norme precedenti e pertanto gli atti che li riguardano possono continuare a riportare uno  solo dei due nomi registrati e non entrambi.

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