Autenticazione notarile e Autenticazione amministrativa di firma
AUTENTICAZIONE NOTARILE DI FIRMA.
L’autentica notarile di firma (ex art. 1 Legge Notarile) può essere effettuata, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 71/2011, solo a favore di cittadini italiani.
La nozione generale di sottoscrizione autenticata è data dall’art. 2703, comma 2, del codice civile: “l’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”.
Ai sensi dell’art. 2702 c.c., l’autentica di firma non conferisce alcun carattere di autenticità alla sostanza dell’atto, ma fa prova, fino a querela di falso, della sua provenienza.
Le modalità di autenticazione di firma da parte del notaio – rette dagli artt. 2703 del codice civile, 72 della Legge Notarile n. 89/1913, 86 del Regolamento notarile (approvato con R.D. 10 settembre 1914, n. 1326) e 20 della l. n. 15/1968 – si applicano anche all’autentica notarile consolare.
AUTENTICAZIONE AMMINISTRATIVA DI FIRMA:
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dispone che, per i cittadini italiani o dell’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (art. 3), la sottoscrizione di domande o di dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non deve più essere autenticata, ma è sufficiente allegarvi copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.
L’autentica rimane invece necessaria, anche per gli stessi soggetti ex art. 3 sopracitato, in caso di istanza presentata a privati ovvero a fini di riscossione di benefici economici da parte di terzi (ad esempio, in caso di deleghe per ritiro di pensioni, passaggi di proprietà di veicoli, apertura di un conto in banca, ecc.).
Per gli stranieri non regolarmente soggiornanti in Italia e non cittadini dell’Unione Europea, l’autentica amministrativa è sempre necessaria.
Differenze tra autenticazione notarile e autenticazione amministrativa.
- L’autenticazione amministrativa si caratterizza per la pluralità dei soggetti legittimati all’autenticazione (indicati all’art. 21 D.P.R. 445/2000: notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco), che costituisce un’eccezione al principio generale della competenza notarile.
- L’autentica amministrativa si limita a documentare una situazione giuridica o fattuale, senza costituirla o modificarla, a riprodurre informazioni desunte da altri atti già documentati e non ha distinta ed autonoma efficacia giuridica.
- Nell’autentica notarile, inoltre, il funzionario non si limita ad attestare che la firma sul documento è stata apposta in sua presenza, ma controlla che il contenuto dell’atto sia conforme alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.
(Fonte: Ministero degli Affari Esteri)
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